

ALIQUOTE 2009
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre, 1992, N° 504 e successive modificazioni;
VISTO il primo comma dell’art. 4 del D.L.8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazione dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
VISTO il comma 48 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446;
VISTE le deliberazioni che hanno stabilito le aliquote e detrazioni dell’imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005 nn.19 e del 2 marzo 2004 e 66 del 31 maggio 2004;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale che ha stabilito le aliquote e detrazioni dell’imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2006; n. 63 del 31.05.06;
VISTA la determinazione n. 24 del 29/04/08
VISTA la determinazione n. 31 del 25/05/09
PER L’ANNO 2009 L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. IN QUESTO COMUNE E’ APPLICATA CON LE SEGUENTI ALIQUOTE:
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1.A |
Per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: - CAT. CATASTALI - A1 –A8 – A9. |
6,25 per mille |
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1.B |
Per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso abitazione dalle stesse possedute in aggiunta all’abitazione principale: |
7 per mille |
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1.C |
Per i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel Comune: |
7 per mille |
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1.D |
Per i soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: |
7 per mille |
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2 |
Per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione e della destinazione alla vendita dei fabbricati. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. |
4 per mille |
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3 |
Per i terreni destinati ad usi agricoli ricadenti nelle zone E previste dal piano regolatore generale comunale che abbiano la medesima destinazione negli strumenti urbanistici adottati. |
4 per mille |
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4 |
Stabilire che all’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria catastale A1 – A8 – A9 sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 180,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica |
Detrazione per abitazione principale di cat. Catastali A1,A8,A9 Euro 180,00 |
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5 |
Ai sensi dell’Art. 1 del Decreto – Legge n. 93 del 27 maggio 2008 sono esenti dall’imposta dell’ I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (Categoria Catastale A2 – A3 – A4 –A5 –A6 –A7) |
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IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA AL COMUNE PER L’ANNO 2008 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN DUE RATE:
- IL PRIMO, DAL 1° AL 16 DI GIUGNO, PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA PER IL PERIODO DI POSSESSO DEL PRIMO SEMESTRE.
- IL SECONDO, DAL 1° AL 16 DICEMBRE, A SALDO DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’INTERO ANNO.
IL PAGAMENTO DELL’INTERA IMPOSTA DOVUTA COMPLESSIVAMENTE PER L’INTERO ANNO PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN UNICA SOLUZIONE, ENTRO IL 16 DEL MESE DI GIUGNO 2009.
I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 63757660 INTESTATO: “COMUNE DI RIPOSTO – Serv. ICI” - O CON IL MODELLO F/24
Si ricorda che il Comune provvede alla riscossione diretta dell’ICI.
Riposto, maggio 2009 IL SINDACO